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PDF Stampa E-mail Scritto da Rosanna Nicolì    Giovedì 24 Luglio 2014

esenzione rimborso canone rai

 

Il 31 luglio scade il termine per poter beneficiare dell'esezione dal pagamento del canone RAI a partire dal secondo semestre.

 

 

 

 
I soggetti che possono richiedere l'esenzione sono coloro che hanno compiuto 75 anni d'età, con un reddito non superiore (unitamente a quello del coniuge convivente) ad Euro 6.713,98, che non convivano con altre persone (diverse dal coniuge) che abbiano redditi propri.


L'esenzione può essere chiesta solo per la tv posseduta nella casa di residenza (l'agevolazione non spetta se l'apparecchio televisivo è ubicato in un luogo diverso da quello di residenza).


Ai fini del calcolo del reddito imponibile, si deve tenere conto di quanto risulta dalla dichiarazione dei redditi riferita all'anno precedente, rispetto a quello in cui si desidera usufruire dell'agevolazione.
Per coloro che sono esentati dalla presentazione della dichiarazione, si fa riferimento al CUD.
Nel calcolo del reddito complessivo si tiene conto anche degli interessi maturati sui depositi bancari, postali, BOT, CCT e da altri titoli di Stato, nonché proventi derivanti da altri investimenti.
Sono invece esclusi dal calcolo del reddito complessivo i redditi esenti da Irpef (come le pensioni di invalidità civile, le rendite Inail e le pensioni di guerra), i trattamenti di fine rapporto, il reddito dell'abitazione principale con le relative pertinenze, i redditi soggetti a tassazione separata.


Coloro che intendono beneficiare dell'esenzione per la prima volta a partire dal secondo semestre, devono farne richiesta entro il 31 luglio, purché il compimento del 75° anno d'età avvenga entro il 31 luglio.

La domanda si presenta sotto forma di dichiarazione sostitutiva, a cui deve essere allegato un documento di identità, la quale deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate con le seguenti modalità:
- in plico raccomandato senza busta a: Agenzia delle Entrate, ufficio Torino 1 Sat, Sportello abbonamenti Tv, Casella postale 22, 10121 - Torino. Alla dichiarazione sostitutiva va allegata una copia fotostatica non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore;
- a mano ad uno degli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate.


La legge n. 248 del 24 dicembre 2007 concede la possibilità a chi ha già pagato, nonostante rientrasse nei parametri per l’esenzione, di chiedere il rimborso per gli anni precedenti dal 2008 ad oggi.
La domanda di esenzione  per gli anni 2008-2009-2010-2011-2012-2013 deve essere presentata utilizzando l'apposito modulo a cui  deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva (ai sensi  degli artt. 46 e 47 del DPR. 28/12/2000, n. 445).


Negli anni successivi, se le condizioni di esenzione permangono, non è necessario presentare ulteriori dichiarazioni per continuare ad avvalersi dell’agevolazione. Se invece, negli anni successivi alla presentazione della dichiarazione si perde il possesso dei requisiti per beneficiare della esenzione, è necessario versare il canone spontaneamente.


Tutti i contribuenti interessati possono richiedere assistenza e informazioni sulle modalità di compilazione della dichiarazione e all’istanza di rimborso, al numero 848.800.444 o presso gli uffici dell’Agenzia presenti su tutto il territorio nazionale. Inoltre è a disposizione dei cittadini il Call Center Risponde Rai al numero 199.123.000.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento ( Mercoledì 06 Agosto 2014 15:39 )