TASI - Scadenza versamento acconto
Il 16 ottobre 2014 scade il termine per il versamento dell’acconto della TASI. L’acconto è pari alla metà del tributo dovuto per l’anno in corso. Il saldo dovrà essere versato entro il 16 dicembre 2014.
La TASI deve essere pagata dai proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati e aree fabbricabili situati nel territorio comunale, o i locatari finanziari in caso di leasing.
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare dei diritti reali suddetti, entrambi sono tenuti al pagamento della TASI. L’occupante versa la TASI nella misura del 15 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta, la restante parte 85 per cento è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.
A questo proposito, i titolari di immobili concessi in locazione o in comodato d’uso, hanno l’obbligo di dichiarare il nominativo dell’occupante, per l’applicazione della parte di competenza dello stesso.
In caso di pluralità di possessori e di utilizzatori, ciascuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria.
Il Consiglio Comunale, con atto n. 30 del 31.07.2014, ha deliberato le seguenti aliquote:
Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie immobiliari oggetto di imposizione, non incluse nelle altre classificazioni |
1,0‰ |
Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse le categorie A/1, A/8 e A/9) | 2,3‰ |
Fabbricati ad uso strumentale | 1,0‰ |
Il versamento del tributo calcolato in autoliquidazione dovrà essere effettuato, mediante modello F24, presso le banche gli uffici postali o altre attività regolarmente abilitati al pagamento dei tributi, indicando il codice catastale del Comune (codice catastale del Comune di Latiano: E471) e i codici tributo dedicati:
- 3958 TASI abitazione principale e relative pertinenze
- 3959 TASI fabbricati rurali ad uso strumentale
- 3960 TASI aree fabbricabili
- 3961 TASI altri fabbricati
- 3962 TASI interessi
- 3963 TASI sanzioni
Non si fa luogo al versamento se il tributo da versare è uguale od inferiore a 12 euro.
Non sono assoggettati al pagamento della TASI:
- i terreni agricoli;
- i fabbricati classificati nelle categorie da E/1 a E/9;
- i fabbricati destinati ad uso culturale;
- i fabbricati destinati esclusivamente all’uso del culto e quelli di proprietà della Santa Sede;
- gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali esclusivamente per finalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali.
Per eventuali ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Tributi del Comune 0831/7217218-239