Il 16 giugno scade il termine per il versamento dell’acconto dell’IMU.
Continuano ad essere applicate IMU e TASI sulle abitazioni principali di lusso di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e su tutti gli altri immobili che non siano prime case, terreni e imbullonati (cioè sulle seconde case e pertinenze, uffici, negozi e tutti gli altri immobili commerciali).
L’IMU non è dovuta per i terreni agricoli ubicati in comuni montani e parzialmente montani (questi ultimi solo se posseduti da coltivatori diretti e IAP) né per tutti i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP.
Per l'anno 2017 si confermano le aliquote stabilite con delibere del Consiglio Comunale:
IMU
- delibera n. 26 del 20.05.2014
ALIQUOTE IMU
- 0,40% per l'abitazione principale (solo cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze
- 0,96% per tutti gli altri immobili
Delibera di C.C. n. 26 del 20.05.2014
Codici per versamento imposta
TASI
- delibera n. 30 del 31.07.2014
La TASI non sarà nemmeno dovuta dall’inquilino, per la sua quota di competenza, qualora l’immobile occupato sia la sua abitazione principale. L’abolizione della TASI si applica anche all’immobile assegnato all’ex coniuge legalmente separato e all’immobile degli appartenenti alle forze dell’ordine trasferiti per ragioni di servizio. Nel caso di locazioni a canone concordato è prevista una riduzione dell’aliquota Tasi del 25%.
ALIQUOTE TASI
- 1,0‰ Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie immobiliari oggetto di imposizione, non incluse nelle altre classificazioni
- 2,3‰ Abitazioni principali e relative pertinenze (esclusivamente le categorie A/1, A/8 e A/9)
- 1,0‰ Fabbricati ad uso strumentale
Il versamento del tributo calcolato in autoliquidazione dovrà essere effettuato, mediante modello F24, presso le banche gli uffici postali o altre attività regolarmente abilitati al pagamento dei tributi, indicando il codice catastale del Comune (codice catastale del Comune di Latiano: E471) e i codici tributo dedicati:
3958 TASI abitazione principale e relative pertinenze
3959 TASI fabbricati rurali ad uso strumentale
3960 TASI aree fabbricabili
3961 TASI altri fabbricati
3962 TASI interessi
3963 TASI sanzioni
Delibera di C.C. n. 30 del 31.07.2014
Si rammenta che:
per entrambi i tributi IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA NON DEVE ESSERE EFFETTUATO PER IMPORTI INFERIORI A 12,00 €uro.
Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Tributi 0831-7217218/239