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Art. 30
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonchè i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
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CANONI DI LOCAZIONE O DI AFFITTO PERCEPITI
NON SI REGISTRANO CANONI DI AFFITTO O DI LOCAZIONE PASSIVI
Ultimo aggiornamento ( Giovedì 03 Luglio 2014 09:30 )