PDF Stampa E-mail Scritto da Rosanna Nicolì    Lunedì 02 Gennaio 2012

autocertificazioneI certificati anagrafici sono sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione. Dal 1° gennaio 2012 tutti i cittadini che dovranno attestare la propria condizione anagrafica (nascita, stato di famiglia, cittadinanza etc.) dovranno obbligatoriamente avvalersi dell’autocertificazione e tutte le amministrazioni pubbliche (Stato, Regioni, Enti Locali) e gli enti gestori di pubblici servizi (Enel, Telecom, AQP, ACI, Gestori di trasporti pubblici, ecc.) saranno obbligate ad accettarle.

 

 

Le certificazioni rilasciate dagli uffici anagrafici comunali potranno ancora essere richieste nell’ambito dei rapporti con soggetti privati (banche, imprese, assicurazioni, società sportive, etc.) ma anche in questi casi sarà possibile far valere l’autocertificazione, previo consenso del soggetto privato richiedente.

 

Le amministrazioni ed i privati possono effettuare controlli sulla corrispondenza alla verità delle autocertificazioni.

 

Il cittadino è responsabile di quello che dichiara con l'autocertificazione. In caso di dichiarazione falsa il cittadino viene denunciato all'autorità giudiziara e decade dagli eventuali benefici ottenuti con l'autocertificazione.

 

 

  MODULI PER AUTOCERTIFICAZIONE

 

 

Gli atti di notorietà sono sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che è una dichiarazione che riguarda stati (essere proprietario di un immobile, essere erede di una certa persona. etc.), qualità personali (essere titolare d'impresa; non essere soggetto all'imposta sui redditi, etc.) e fatti (avere subito danni a causa di una calamità naturale, etc.) che siano a diretta conoscenza dell'interessato, oppure relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza e che renda nel proprio interesse.

 

 

Non possono, invece, essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva o da altro documento:

  • i certificati medici
  • i certificati sanitari
  • i certificati veterinari
  • i certificati di origine
  • i certificati di conformità CE
  • i certificati di marchi o brevetti.


Non si possono effettuare dichiarazioni sostitutive di atto notorio che contengano dichiarazioni di intenzioni o propositi per il futuro (ad es. rinunciare a un'eredità). Per questi atti è necessario rivolgersi ad un notaio.

Se la dichiarazione è rivolta ad una Pubblica Amministrazione, può essere presentata all'ente pubblico anche da un'altra persona o inviata per fax o per via telematica. In questo caso la firma non è soggetta ad autentica ma va allegata la fotocopia del documento di riconoscimento della persona che ha firmato.

La firma è soggetta ad autentica da parte di un pubblico ufficiale, se la dichiarazione deve essere presentata ad un privato o in caso di riscossione da parte di terzi di somme di denaro erogate da amministrazioni pubbliche. Per l'autentica, l'interessato deve firmare in presenza del pubblico ufficiale, portare una marca da bollo del valore vigente.


La Pubblica Amministrazione che riceve una dichiarazione sostitutiva di atto notorio può effettuare controlli sul contenuto del documento. In caso di falsa dichiarazione, il cittadino decade dai benefici ottenuti ed è denunciato all'Autorità Giudiziaria per avere dichiarato il falso.

Ultimo aggiornamento ( Mercoledì 21 Marzo 2012 08:08 )