PDF Stampa E-mail Scritto da Rosanna Nicolì    Mercoledì 06 Marzo 2013

autobus2È entrato in vigore il regolamento europeo relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, che garantisce maggiori diritti a chi viaggia in autobus in tutta l’Unione europea (ogni anno i passeggeri sono oltre 70 milioni). Il regolamento stabilisce i diritti fondamentali dei viaggiatori, analoghi a quelli di cui beneficiano i passeggeri del trasporto aereo, ferroviario e marittimo, e impone una serie di obblighi alle società di trasporto e ai gestori delle stazioni definendone le responsabilità nei confronti dei passeggeri.

 

 

 

L’UE si è impegnata a mettere i passeggeri al centro della sua politica dei trasporti ed ha creato un'apposita pagina web sui "diritti del passeggero" per informarli dei propri diritti qualora si verifichino dei problemi durante un viaggio, indipendentemente dal mezzo di trasporto scelto o dal fatto che tale viaggio venga effettuato completamente all’interno di uno stesso Paese, in seno all’Unione europea oppure oltrepassando i suoi confini.

 

I nuovi diritti prevedono, tra l’altro:

  • la non discriminazione basata sulla cittadinanza riguardo alle tariffe e ad altre condizioni contrattuali;
  • il trattamento non discriminatorio per le persone disabili o a mobilità ridotta (assistenza gratuita nelle stazioni di autobus designate e a bordo degli autobus, nonché compensazione pecuniaria per la perdita o il danneggiamento delle loro attrezzature per la mobilità);
  • informazioni adeguate e accessibili per tutti i passeggeri prima e durante il viaggio nonché informazioni a carattere generale sui loro diritti nelle stazioni e su internet;
  • il rimborso del prezzo del biglietto o il reinstradamento in caso di overbooking (cioè quando si accettano più prenotazioni del numero dei posti effettivamente disponibili), cancellazione o ritardo superiore a due ore rispetto all’ora di partenza prevista (applicabile solo per distanze superiori a 250 km);
  • il rimborso del 50% del prezzo del biglietto oltre al rimborso del prezzo pieno del biglietto in caso di overbooking, cancellazione o ritardo superiore a due ore rispetto all’ora di partenza prevista, qualora la società di trasporti non consenta al passeggero di scegliere tra rimborso e reinstradamento (applicabile solo per distanze superiori a 250 km);
  • un’adeguata assistenza (spuntini, pasti, bevande e, se necessario, alloggio) in caso di cancellazione o ritardo superiore a 90 minuti per i viaggi di durata superiore alle tre ore (applicabile solo per distanze superiori ai 250 km).

 

 

 



Ultimo aggiornamento ( Venerdì 05 Aprile 2013 06:24 )